Risposta del Dott. Matteo Barbero
PNRRDisponiamo di avanzi non utilizzati dei contributi PNRR "DIGITALE", vincolati nell'allegato A2, sia in parte corrente che in parte capitale. Chiediamo chiarimenti: 1) Come possono essere utilizzati tali avanzi e quali sono i criteri per distinguere quelli utilizzabili in parte corrente da quelli in parte capitale? 2) E' possibile utilizzare gli avanzi di parte capitale per affidare un incarico a una società esterna finalizzato all'attivazione del SUE (sportello unico edilizia)?
IndietroSe l’ente ha ottenuto l’asseverazione, gli avanzi possono essere svincolati ed applicati per finanziare le spese previste dall’art. 187, comma 2, del Tuel, fra cui pare rientrare quella indicata nel quesito. In tal senso, non vi è distinzione fra parte corrente e parte capitale, potendo l’avanzo libero essere destinato sia a spese della prima tipologia che a quella della seconda purché a carattere non ripetitivo. Si suggerisce di fare riferimento anche alla Direttiva del Dipartimento per la transizione digitale per la gestione di importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici a lump sum previsti dalle misure della M1C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sebbene essa non sia vincolante.
18 giugno 2025
Dott. Matteo Barbero
Parole chiave: economie, PNRR, digitale, parte corrente, parte capitale
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5582, sintomo n. QR 5617
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